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	<title>Autotutela &#187; ABUSIVISMO</title>
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	<description>Associazione nazionale Agenti di Viaggio</description>
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		<title>TRUFFATRICE CONDANNATA!</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 18:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Torino ha oggi condannato la regina della truffa – Anna Maria Emilia URSILLO – a un anno di reclusione, ad una sanzione di 400,00 euro, al pagamento delle spese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/10/sentenza.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2360" title="sentenza" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/10/sentenza.jpg" alt="" width="127" height="109" /></a>Il <strong>Tribunale di Torino</strong> ha oggi condannato la regina della truffa – <strong>Anna Maria Emilia URSILLO</strong> – a un anno di reclusione, ad una sanzione di 400,00 euro, al pagamento delle spese processuali e all’obbligo di <strong>risarcire i danni</strong> patiti da un’agenzia di viaggio per la ragguardevole somma di 40.000,00 euro complessivi. E se, per una truffa, reato che pare non essere nemmeno considerato dai Tribunali, la condanna pare già pesante, è bene sapere che&#8230; <strong>Non è tutto!</strong></p>
<p><span id="more-2359"></span></p>
<p>Il giudice, nell’emettere la sentenza, <strong>ha revocato ad Anna Maria Emilia Ursillo i benefici della condizionale</strong> che le erano stati concessi in occasione di una precedente condanna. Detto ciò, <strong>la regina della truffa può quindi essere incarcerata</strong> qualora la P.G. riesca ad intercettarla.</p>
<p>La <strong>URSILLO</strong> era balzata agli onori della cronaca nel 2008 per alcune truffe perpetrate ai danni di due agenzie di viaggio, una di Torino e una di Napoli. Il sistema era il medesimo: acquistare biglietti aerei dando acconti e poi filarsela velocemente dopo aver saldato con bonifici fasulli o, addirittura, senza saldare il debito in alcun modo.</p>
<p>Abilissima nel “vendersi”, la <strong>URSILLO</strong> è riuscita ad abbindolare anche <strong>diversi avvocati e commercialisti</strong> che, inconsapevoli di reggere il moccolo ad una delinquente, la presentavano ai loro clienti che venivano, poi, anch’essi truffati.</p>
<p>La pubblicità data alle truffe del 2008 dal nostro sito ha fatto si che di <strong>Anna Maria URSILLO</strong> si venissero a conoscere anche altre precedenti imprese ben più datate, imprese che la collocano sulla scena della truffa ai danni del settore turistico pressoché dal <strong>2004/2005</strong> e che la fanno concorrere con altri conclamati personaggi ben conosciuti da tutti gli Agenti di Viaggio e, soprattutto, da molti clienti attratti dai “vantaggi” di carattere economico promessi da questi personaggi. Infatti la <strong>URSILLO</strong> ha indifferentemente truffato agenti di viaggio, viaggiatori, operatori turistici, alberghi e centri convegni, ristoratori, società di traduzione e, comunque, chiunque gli capitasse sulla strada, forte della sua enorme e (per certi versi) ammirevole capacità di recitare a soggetto.</p>
<p><strong>Ora non rimane che trovarla…</strong> Le agenzie truffate hanno già fatto sapere che la <em>caccia</em> alla <strong>URSILLO</strong> non si chiude con la condanna ma che, al contrario, <strong>si apre.</strong> in Italia e all’estero. Magari con l’aiuto delle <strong>Iene </strong>o di <strong>Striscia</strong>!</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/10/infonews/truffatrice-condannata/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/10/infonews/truffatrice-condannata/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>TRUFFA!!  TRUFFA!!</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABUSIVISMO]]></category>
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		<category><![CDATA[ISTITUZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[SOLEIL TRAVEL]]></category>

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		<description><![CDATA[Si presenta come AGENZIA DI VIAGGIO e propone &#8220;Pacchetti vacanza di Tour Operator, Case, Ville e Villaggi Turistici in Sardegna e Puglia&#8221;.  Ha uffici in Sardegna, a Villasimius, e in Abruzzo, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/08/SOLEIL-TRAVEL.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-2280" title="SOLEIL TRAVEL" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/08/SOLEIL-TRAVEL.bmp" alt="" /></a>Si presenta come <strong>AGENZIA DI VIAGGIO</strong> e propone <strong>&#8220;Pacchetti vacanza di Tour Operator, Case, Ville e Villaggi Turistici in Sardegna e Puglia&#8221;</strong>.  Ha uffici in Sardegna, a Villasimius, e in Abruzzo, a Montesilvano.  Offre alla propria clientela &#8220;una vacanza sicura e piacevole ed una convenienza sul prodotto&#8221;. Su richiesta, può prenotare voli e traghetti per consentire di raggiungere comodamente il luogo di vacanza prescelto. Inviare bonifico a Unicredit Banca. <strong><span style="color: #ff0000;">E dimenticarsi le vacanze, in quanto è tutto una TRUFFA!</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><span id="more-2279"></span></span></strong></p>
<p>Le segnalazioni sono arrivate tutte tra ieri e oggi, e grazie alla <strong>Provincia di Pescara &#8211; Ufficio per il Turismo -</strong> abbiamo avuto modo di verificare immediatamente <strong>l&#8217;inesistenza</strong> di questa &#8220;<em>agenzia di viaggio</em>&#8220;.  Il gioco è quello di sempre&#8230; Si prenota di tutto e poi, verso fine luglio, si chiude la baracca lasciando i burattini a chiedersi cosa è successo.</p>
<p>La cosa che ci lascia stupiti - e che farà piuttosto arrabbiare i truffati &#8211; è la risposta che arriva dalla <strong>Sardegna,</strong> dove pare che la stessa &#8220;<em>company</em>&#8221; avesse già fatto danni in precedenza, l&#8217;anno scorso. E &#8211; allora &#8211; ci chiediamo:  <strong>cosa dovranno mai fare i truffatori per essere perseguiti dagli Enti Pubblici preposti? </strong> Comunque un complimento all&#8217;Abruzzo e&#8230; Niente alla Sardegna.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/08/infonews/in-evidenza/truffa-truffa/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/08/infonews/in-evidenza/truffa-truffa/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>ASSESSORE TRANCHIDA&#8230; SE NE VADA!</title>
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		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABUSIVISMO]]></category>
		<category><![CDATA[INFONEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ISTITUZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Tranchida]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Fini]]></category>
		<category><![CDATA[Raffaele Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>

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		<description><![CDATA[La Sicilia è una delle regioni italiane che può giustamente vantare una marcata impronta turistica: la sua storia, l’arte, la cucina, il mare, ne fanno un territorio importantissimo per l’economia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/07/Daniele-Tranchida.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-2228" title="Daniele Tranchida" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/07/Daniele-Tranchida.bmp" alt="" /></a>La <strong>Sicilia</strong> è una delle regioni italiane che può giustamente vantare una marcata impronta turistica: la sua storia, l’arte, la cucina, il mare, ne fanno un territorio importantissimo <strong>per l’economia turistica locale e nazionale</strong>. Ma, come spesso accade, a vanificare gli sforzi di enti e imprese si pone <strong>l’ignoranza</strong> che, in questo caso, porta il nome dell’assessore al turismo della Regione Siciliana, <strong>Daniele Tranchida</strong>.  E ciò che l’assessore Tranchida ignora – beatamente e senza neppure darsi cruccio – è la differenza che intercorre tra ciò che è onesto e ciò che non lo è, tra un’impresa e un abusivo, tra il rispetto delle leggi ed il menefreghismo.        <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/07/A-Presidente-Regione-Sicilia-on.-Lombardo.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">A Presidente Regione Sicilia on. Lombardo</span></strong></a><span style="color: #ff0000;"> </span></p>
<p><span id="more-2227"></span></p>
<p>Ma partiamo dall’inizio. Durante la recente <strong>Conferenza Regionale del Turismo</strong> svoltasi a Palermo nei giorni 21, 22 e 23 giugno, l’assessore Tranchida, in uno sfoggio di cultura liberista alla “avanti tutta”, pronunciò le seguenti frasi:  </p>
<p><span style="color: #0000ff;">&#8220;Tre giorni di analisi e proposte da parte di esperti, tecnici e operatori utili che hanno accolto il mio invito a dar vita a un incontro costruttivo, serio e franco, a volte, perché no, anche a muso duro. Dai dati forniti dall&#8217;Osservatorio Turistico Regionale che parlano di 40 mila arrivi in più nel 2010 rispetto al 2009 e dalle stime degli albergatori che per il 2011 annunciano +25% di prenotazioni, dobbiamo partire per cambiare prospettiva. Non più una di tipo quantitativa. Dobbiamo iniziare a ragionare sul medio-lungo periodo e quindi dirimere i nodi più importanti per rendere competitiva l&#8217;offerta turistica siciliana.  Oggi c&#8217;è un problema di trasformazione del mercato turistico. <strong>Gli operatori devono adeguarsi ai cambiamenti strutturali del settore. Non possiamo chiudere internet per salvaguardare le agenzie di viaggio. Sono gli operatori che devono attuare una diversa cultura d&#8217;impresa. Così come quando soggetti come Pro Loco e parrocchie diventano soggetto turistico, organizzando gite, bisogna pensare se non sia il caso di adeguarsi a questa nuova situazione di mercato attraverso nuovi strumenti legislativi. No alla chiusura a riccio. Da solo il turismo non ce la può fare, deve integrarsi con gli altri settori e assessorati…</strong>”</span></p>
<p>Qualunque commento è sprecato di fronte all’esortazione rivolta a tanti AdV &#8211; che si fanno un… “agenzia” così tutti i giorni (pagando assicurazioni, Direttori Tecnici, affitti, contributi, imposte, tasse di concessione, ecc.ecc.) pur di lavorare nel rispetto delle norme &#8211; a <strong>imparare a fare concorrenza ai nuovi soggetti turistici – ABUSIVI –</strong> <strong>evitando di chiudersi a riccio.</strong></p>
<p>La prima idea che ci è venuta in mente è che sarebbe stato sufficiente affidare i problemi di mafia all’assessore per vederli immediatamente risolti: sufficiente nominare i mafiosi Cavalieri del Lavoro ed ecco sconfitto il male grazie alla nascita di una nuova categoria imprenditoriale fino ad allora “non allineata”.</p>
<p>Non vogliamo – per ora – commentare più a lungo di tanto le sciocchezze pronunciate dall’assessore, né vogliamo – però – sollevarlo dalla graticola ardente sulla quale ha voluto graziosamente poggiare le terga: <strong>ciò che vogliamo è che questo fatto oltrepassi i confini della Sicilia</strong> per diventare problema di tutti noi.  Troppo spesso, infatti, la politica alla quale le imprese si rivolgono speranzose si rivela un <strong>nemico implacabile mosso da ignoranza, da interessi privati, da interessi di partito.</strong></p>
<p>E’ ora di dire basta. L’assessore Daniele Tranchida ha dimostrato di non avere a cuore gli interessi del turismo, di non conoscere le Leggi e di occupare una poltrona che non gli spetta. <strong>SE NE VADA!</strong>  Ne prendano nota il Governatore della Sicilia on. <strong>Raffaele Lombardo</strong>, il Presidente della Camera on. <strong>Gianfranco Fini</strong> (Daniele Tranchida è di area finiana) e – soprattutto – gli agenti di viaggio di tutta la Sicilia e di tutta Italia: <strong>non si deve appoggiare, mai e in nessun caso, chi rema contro la nostra categoria, né chi consente loro di farlo.</strong></p>
<p>Noi, comunque, presenteremo la richiesta di dimissioni in maniera ufficiale, richiesta che ci auguriamo sia corroborata da <strong>azioni di protesta forti e inequivocabili</strong> da parte di tutti gli agenti di viaggio che credono, ancora e nonostante tutto, nell’imprescindibilità del rispetto delle regole.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/07/infonews/assessore-tranchida-se-ne-vada/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/07/infonews/assessore-tranchida-se-ne-vada/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>CODICE DEL TURISMO. BOCCIATO.</title>
		<link>http://www.a-autotutela.it/sito/2011/06/infonews/codice-del-turismo-bocciato/</link>
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		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABUSIVISMO]]></category>
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		<description><![CDATA[Chi si aspettava che il Ministero del Turismo ed il Governo realizzassero realmente quella tanto auspicata riforma capace di dare sostegno alle nostre imprese e di rendere attuabile la miriade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Ministro-del-Turismo-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2184" title="Ministro del Turismo logo" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Ministro-del-Turismo-logo-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a>Chi si aspettava che il <strong>Ministero del Turismo</strong> ed il <strong>Governo</strong> realizzassero realmente quella tanto auspicata riforma capace di <strong>dare sostegno alle nostre imprese</strong> e di rendere attuabile la miriade di norme giurispudenziali che rendono la &#8220;<em>coperta</em>&#8221; dei turisti, degli agenti di viaggio e dei tour operator sempre troppo corta e troppo stretta, <strong>si è sbagliato</strong>.  Il nostro Paese ha perso un&#8217;altra occasione di trasformare in realtà quei pensieri di vicinanza che, troppo spesso, <strong>vengono spesi quando si parla di turismo</strong>, con questo dimenticando che <strong>l&#8217;Italia potrebbe vivere più facilmente grazie ad una buona politica in materia turistica</strong> piuttosto che con l&#8217;applicazione della cassa integrazione alla FIAT.  Il  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/D.L.CODICE-DEL-TURISMO.pdf">D.L.CODICE DEL TURISMO</a> , così nominato dal <strong>Ministro M.V.Brambilla</strong>, è <strong>improponibile, confuso, dannoso</strong>. Non accontenta il viaggiatore e neppure le imprese che, ogni giorno, lavorano ed investono per il loro bene ma, soprattutto, <strong>per il bene di un settore in cui credono</strong>.  Questo è il  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/D.L.CODICE-DEL-TURISMO1.pdf">D.L.CODICE DEL TURISMO</a> e, più sotto, trovate il nostro commento.</p>
<p><span id="more-2158"></span></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Con riferimento al Decreto Legislativo recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo»,  nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio» (limitatamente alle parti di competenza) (n. 327).</em></strong></p>
<p><strong>premesso che:</strong></p>
<ul>
<li>il Decreto Legislativo è stato presentato dal Ministro per il Turismo come il giusto strumento <strong>per riordinare ed armonizzare</strong> una situazione normativa complessa e frammentata, ponendo in atto una totale riforma del settore <strong>a miglior tutela del  turista ed allo scopo di  agevolare le imprese</strong> aumentando la competitività dell&#8217;offerta turistica italiana;</li>
<li>secondo l&#8217; <strong>Osservatorio Nazionale del Turismo</strong>, il nostro Paese conta <strong>un&#8217;impresa su dieci legata al turismo</strong> (390.000 in forma primaria e 174.000 in forma secondaria) con un totale di comparto ricco di circa 565.000 imprese e di oltre <strong>3 milioni di lavoratori</strong>, tra diretti e indiretti;</li>
<li><strong>lo schema del decreto non premia l’Italia</strong> &#8211; Paese che vanta una particolare vocazione turistica &#8211; e neppure i milioni di operatori che lavorano e investono, e che hanno saputo creare dal nulla e rendere fondamentale per la nostra economia un settore che produce tra il <strong>10 e 11 per cento del PIL nazionale</strong>;</li>
<li>l&#8217;Italia è il Paese con più siti Unesco del mondo e può vantare 5.000 chilometri di costa balneabile, 68.000 chilometri quadrati di superficie forestale, 146 riserve naturali, 2.100 siti e monumenti archeologici, 20.000 rocche e castelli, 40.000 dimore storiche, 128 parchi tematici, 185 località termali. Luoghi meravigliosi, serviti da 33.411 alberghi, 2.374 campeggi e villaggi turistici, 11.525 aziende agrituristiche, 10.583 agenzie di viaggio, 95.000 posti barca in porti, 77.807 ristoranti, 390 aziende termali (fonte Censis);</li>
</ul>
<p><strong>considerato che:</strong></p>
<ul>
<li>il provvedimento è stato elaborato <strong>senza tenere in alcun conto i suggerimenti e le indicazioni provenienti dalle associazioni di categoria</strong>, dalle organizzazioni dei consumatori e dai sindacati, e senza il necessario confronto con le Regioni che hanno competenze esclusive in materia di turismo, come stabilito dal Titolo V della parte seconda della Costituzione;</li>
<li>è opportuno, infatti, evidenziare il parere negativo espresso dalle Regioni nel corso della  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Conferenze-Stato-Regioni-ed-Unificata-18-novembre-2010.pdf">Conferenze Stato Regioni ed Unificata 18 novembre 2010</a>   e considerare la medesima posizione da parte dalle associazioni di rappresentanza del settore turistico;</li>
<li>in particolare, le Regioni hanno rifiutato le imposizioni del Governo richiedendo un coordinamento nazionale per le politiche turistiche stante la necessità di lanciare, mediante una forte intesa tra Stato e Regioni, un grande piano strategico nazionale;</li>
<li>la materia turistica era fino a ieri regolata dalla  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-29-marzo-2001-n-135.pdf">Legge 29 marzo 2001 n-135</a> ,  che il decreto abroga con le sole eccezioni dell’art. 1 comma 3, e dell’art. 6;</li>
<li>per quanto la   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-29-marzo-2001-n-1351.pdf">Legge 29 marzo 2001 n-135</a>  necessitasse di modifiche, la stessa era stata adottata sulla base dell&#8217;intesa Stato &#8211; Regioni per le politiche nazionali in materia di turismo, e successivamente alla concertazione di tutte le categorie di settore più rappresentative a livello nazionale;</li>
<li>il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, durante l&#8217;adunanza del 13 gennaio 2011, ha suggerito consigliato al Governo di valutare se <strong><span style="color: #000080;">«…<em>a fronte del parere sfavorevole delle Regioni, sia il caso di soprassedere all&#8217;opera di codificazione, che potrebbe essere foriera di un contenzioso costituzionale…</em>»</span></strong> , riconoscendo, per contro, la legittimità di un intervento unitario dello Stato in materia di turismo;</li>
</ul>
<p><strong>rilevato che:</strong></p>
<ul>
<li>quanto stabilito all&#8217;art. 2, comma 1, <span style="color: #000080;">“</span><em><strong><span style="color: #000080;">L&#8217;intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente.”</span>  </strong></em>risulta totalmente superfluo in quanto ripropone un principio proveniente in maniera diretta dalla ripartizione delle competenze stabilite al Titolo V della parte seconda della Costituzione;  </li>
</ul>
<ul>
<li>quanto stabilito all&#8217;art. 2, comma 1 è inoltre <strong>improprio e inutile</strong>, poiché codifica i contenuti della giurisprudenza costituzionale stessa precisando che l&#8217;intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è consentito quando il suo «<em>oggetto principale</em>» rappresenta l’esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente;</li>
<li>in quanto al riconoscimento da parte della Corte Costituzionale della reale sussistenza di un&#8217;esigenza unitaria legittimante l&#8217;intervento legislativo statale in materia di turismo, uguale appunto si muove anche al comma 2 dello stesso art. 2 dove vengono considerate altre ipotesi suscettibili dell’intervento legislativo dello Stato (vedi  <em>valorizzazione, sviluppo e competitività a livello interno e internazionale, del settore turistico e riordino e unitarietà dell&#8217;offerta turistica</em>);</li>
<li>il Decreto potrebbe, inoltre, presentare profili di illegittimità costituzionale per l’eccesso di delega attuata dal Governo nel settore turistico, spinta oltre i principi e i criteri direttivi espressi dall&#8217;art. 14, commi 14, 15 e 18 della  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-28-novembre-2005-n-246.pdf">Legge 28 novembre 2005 n 246</a>  e successive modificazioni, e dall&#8217;art. 20 della  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-15-marzo-1997-n-59.pdf">Legge 15 marzo 1997 n-59</a>  , che interviene in una materia che,  per via della riforma del Titolo V della Costituzione,  risulta competenza legislativa residuale delle Regioni e delle Province autonome;</li>
<li>il provvedimento reca, inoltre, la contestuale attuazione di due distinte deleghe legislative, la prima (di carattere generale) volta al riassetto dell’attuale legislazione e stabilita nell&#8217;ambito del procedimento di cui all&#8217;articolo 14, commi 14, 15, 18 della  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-28-novembre-2005-n-2461.pdf">Legge 28 novembre 2005 n 246</a>  , (cosiddetta «<em>taglia-leggi</em>»),  la seconda (di natura specifica) per l&#8217;attuazione &#8211; su delega conferita dalla Legge comunitaria 2009 &#8211; della  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Direttiva-2008-122-CE-del-Parlamento-Europeo.pdf">Direttiva 2008-122-CE del Parlamento Europeo</a>  e del   Consiglio del 14 gennaio 2009, per la tutela dei consumatori in merito ad alcuni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti su prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;</li>
<li><strong>ci pare fuori luogo</strong> la decisione del Governo di attuare, mediante Decreto, due ben distinti testi normativi, soprattutto quando il Consiglio di Stato, dopo l’esame dell&#8217;Allegato 2, ha invitato il legislatore a stralciarlo <strong><span style="color: #000080;">«…<em>per ragioni di ordine sistematico e di materia, oltre che di tecnica legislativa, affinché formino oggetto di un autonomo decreto legislativo, recante, appunto, modificazioni al codice del consumo</em>…»</span></strong> ;</li>
<li>è quindi opportuno che il Governo prenda atto della <strong>confusione</strong> che si crea per colpa della decisione di attuare contemporaneamente, mediante l&#8217;introduzione di due allegati, due deleghe legislative diverse che si distinguono, oltre che per l&#8217;oggetto, per i principi e criteri direttivi, per il diverso termine di delega e per le diverse forme di approvazione dei decreti legislativi di rispettiva attuazione;</li>
<li>non si può condividere la decisione di trasferire una serie di norme dal  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Codice-del-Consumo.pdf">Codice del Consumo</a>  al Decreto in oggetto, trattandosi di un <em>corpus</em> definito e coordinato di norme che <strong>non possono essere frantumate</strong> in altri provvedimenti;</li>
<li>abrogare la   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-1084-del-27-Dicembre-1972-Conv.-Int.le-Bruxelles-CCV.pdf">Legge 1084 del 27 Dicembre 1972 &#8211; Conv. Int.le Bruxelles CCV</a>  , di ratifica della Convenzione Internazionale sul Contratto di Viaggio (CCV), prevista dal combinato disposto degli articoli 3 e 34 dell&#8217;allegato I del Decreto, <strong>apre una grave lacuna legislativa in tema di disciplina dei contratti di viaggio</strong> e &#8211; in particolare &#8211; in materia di ripartizione delle rispettive responsabilità tra “<em>venditore</em>” e “<em>organizzatore</em>” del viaggio (agenzia di viaggio e <em>tour operator</em><em>)</em>,<strong> con la conseguenza di esporli entrambi ad una responsabilità illimitata</strong>;</li>
<li>al Titolo I, Capo I, l&#8217;articolo 3 dedicato al turismo accessibile è quanto mai vago e generico, come rilevato anche dal Consiglio di Stato, <strong><span style="color: #000080;">«… <em>essendo stata la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità già recepita, e non disponendo la norma in esame di alcun concreto precetto ad eccezione della promozione della fattiva collaborazione</em>…»</span></strong> , in quanto dovrebbero essere garantiti validi e concreti strumenti di tutela dei diritti dei disabili nei casi in cui la Convenzione non sia rispettata, prevedendo altresì che le medesime tutele siano considerate anche a favore di soggetti temporaneamente afflitti da mobilità ridotta.  Il comma 3, inoltre, nel considerare quale “<em>atto discriminatorio</em>” qualsiasi non identificato motivo d’impedimento alla completa e autonoma fruizione dell’offerta turistica, pone le strutture ricettive in una situazione di responsabilità illimitata <strong>seppure non convenientemente precisata</strong>;</li>
<li>al Capo II, l&#8217;art. 4 definisce in maniera totalmente generica le “imprese turistiche” evitando di meglio specificarle e, quindi, impedendo l’avvio di una concreta politica settoriale indispensabile al sostegno, al rilancio e allo sviluppo dei prodotti che lo richiedono e vanificando la possibilità di destinare la già scarsa disponibilità delle risorse pubbliche alle imprese che più ne necessiterebbero;</li>
<li>rimangono quindi esclusi diversi servizi che, al contrario, avrebbero dovuto essere previsti proprio per il loro contributo al completamento del quadro del prodotto turistico nazionale e che vengono di fatto penalizzati per via della destinazione dei contributi alle sole imprese contemplate dal Decreto, solo parzialmente concorrenti alla formazione globale del prodotto turistico;</li>
<li>il Decreto, che pretenziosamente assume il titolo di «Codice del turismo», non chiarisce il principio per cui, pur disciplinando nel dettaglio precisi settori del turismo, non si riferisce con altrettanta chiarezza al «turismo balneare» e a tutte le imprese e le strutture turistico-ricreative che lo costituiscono;</li>
<li>gli stabilimenti balneari ricoprono un ruolo importante nel comparto turistico e, seppure reintrodotti nella definizione del comma 1 dell’art. 4 del Capo II, richiedono una disciplina chiara e precisa purtroppo assente in questo Decreto. Tale disciplina dovrebbe inoltre sostituire alla generica e vuota espressione «<em>turismo del mare</em>», così come definito dall’art. 22, comma 2, lettera b),  disposizioni chiare e puntuali in grado di consentire l’individuazione di regole, soggetti e contenuti, senza lasciare margini a fantasiose interpretazioni capaci solo di ingenerare incertezza e confusione;</li>
<li>è assente un richiamo preciso al settore della ristorazione e a quelli ad esso strettamente collegati, oltre ai settori dell&#8217;intrattenimento. Sarebbe stato opportuno definire un&#8217;esplicita disciplina di classificazione dei pubblici esercizi utile a fornire ai turisti una preventiva valutazione dei singoli segmenti d’offerta, premessa fondamentale per soddisfare le loro esigenze ed aspettative;</li>
<li>l&#8217;articolo 5 del Capo II, definito con la dizione <strong><span style="color: #000080;">«<em>imprese turistiche senza scopo di lucro</em>»</span></strong> , a differenza dell&#8217;attuale disciplina (articolo 7, comma 9 della  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-29-marzo-2001-n-1352.pdf">Legge 29 marzo 2001 n-135</a>  e   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-1084-del-27-Dicembre-1972-Conv.-Int.le-Bruxelles-CCV1.pdf">Legge 1084 del 27 Dicembre 1972 &#8211; Conv. Int.le Bruxelles CCV</a> ) che il Governo abroga, <strong>non prevede alcun obbligo, per le stesse, di uniformarsi a tutti gli oneri ai quali sono invece assoggettate le imprese turistiche – vedi agenzie di viaggio – in relazione agli obblighi assicurativi, ai requisiti professionali, alle garanzie fideiussorie nonché a tutti gli altri obblighi previsti;</strong></li>
<li><strong>ciò determina gravissime conseguenze quali, tra le tante, la violazione delle garanzie di sicurezza e della qualità del servizio poste a tutela del turista nonché la concorrenza sleale. Sotto questo profilo, infatti, la mancata definizione di questa tipologia di impresa e, comunque, il non contemplato obbligo di soggezione alle medesime regole e condizioni cui sono sottoposte le imprese turistiche quali, appunto, le agenzie di viaggio, consente alle associazioni che operano come imprese turistiche senza scopo di lucro di godere di tutti i benefici di cui all&#8217;articolo 4, comma 2 (agevolazioni, sovvenzioni, contributi, eccetera) nonché di operare con costi d’impresa diversi e ridotti ;</strong></li>
<li>il Titolo II, Capo I, riguardante le professioni turistiche, le generalizza senza affrontare alcuna necessaria precisazione soffermandosi esclusivamente sulle guide turistiche, <strong>trascurando tutte le altre professioni</strong>, soprattutto considerando che l&#8217;articolo 3 del decreto sopprime l&#8217;intera  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-29-marzo-2001-n-1353.pdf">Legge 29 marzo 2001 n-135</a>  e  quasi ignora la delega legislativa prevista dall&#8217;articolo 10 della legge comunitaria 2010 (atto Camera n. 4059), in discussione alla Camera dei deputati,  diretta al riordino della professione di guida turistica con particolare riferimento ai titoli e requisiti per il suo esercizio, con l&#8217;inevitabile rischio di generare <strong>un conflitto tra norme e confusione in sede di applicazione</strong>;</li>
<li>la legge comunitaria appare, infatti, la sede più opportuna per dettare una disciplina organica della professione di guida turistica, finalità che necessita di un provvedimento a sé stante nel quale siano affrontati tutti i molteplici aspetti che ineriscono alla professione in esame, considerando altresì che lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato la superfluità di tali disposizioni in quanto potrebbero «<em>essere fonte di equivoci</em>»;</li>
<li><strong>il decreto non reca traccia di politiche del lavoro e di misure a tutela delle risorse umane</strong> impegnate nel settore, se si esclude, all&#8217;articolo 7 del capo II, dedicato al mercato del lavoro, la disciplina dei percorsi formativi finalizzati all&#8217;inserimento lavorativo nel settore turistico di giovani diplomati e laureati;</li>
<li>tra i soggetti deputati alla realizzazione di tali percorsi <strong>non figurano le associazioni di categoria e gli operatori del settore</strong> che, invece, potrebbero dare un contributo fondamentale in termini di <em>know how</em> e di conoscenza pratica e diretta del mercato;</li>
<li>la classificazione e le definizioni delle strutture ricettive – Titolo III, Capo I, artt. 8  e 9 &#8211; in tema di mercato del turismo, generano confusione e incertezza interpretativa, nonché problemi anche in termini di <strong>elusione fiscale e di concorrenza sleale</strong>, laddove è prevista una nuova categoria di struttura ricettiva denominata <strong>«<em>paralberghiera</em>»</strong> , mai disciplinata in Italia e non contemplata in nessun altro Paese europeo;</li>
<li>la mancanza di una precisa definizione non consente di individuare tale fattispecie e di fissare criteri di demarcazione tra l&#8217;una e l&#8217;altra categoria, sovrapponendosi inoltre all&#8217;attuale definizione di struttura «extralberghiera»;</li>
<li>nella suddetta classificazione figura anche la specifica tipologia del «<em>B&amp;B organizzato in forma imprenditoriale</em>», che non viene definita in modo preciso, omissione che non consente l&#8217;individuazione precisa di tale ambito,  come accade peraltro per la classificazione inerente le «<em>case per ferie</em>» e le «<em>foresterie per turisti</em>» citate al Capo II, art. 12 lettere c) e l);</li>
<li>al Titolo III, Capo I, quanto alle «<em>Strutture ricettive ed altre forme di ricettività</em>», l&#8217;articolo 3, in attuazione della disciplina recata dagli articoli 6 e 7 del   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Decreto-Presidenza-Consiglio-Ministri-21-ottobre2008-su-Buoni-Vacanza.pdf">Decreto Presidenza Consiglio Ministri 21 ottobre2008 su Buoni Vacanza</a> , istituisce un sistema di <em>rating</em> su base nazionale, associabile alle stelle, per la misurazione della qualità dei servizi che viene tuttavia lasciato alla buona volontà degli imprenditori senza peraltro prevedere alcun incentivo alle imprese per avviare concretamente il sistema che dovrebbe consentire al turista una maggiore consapevolezza nell&#8217;operare scelte adeguate alle proprie esigenze e alle proprie disponibilità economiche;</li>
<li>proprio allo scopo di realizzare una effettiva semplificazione, per le attività ricettive si poteva cogliere l&#8217;occasione di introdurre la previsione di un&#8217;unica licenza comprendente la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di altri servizi connessi all&#8217;attività principale;</li>
<li>al Titolo III, Capo III gli articoli 16 e 17 richiamano la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all&#8217;articolo 19 della  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-7-agosto-1990-n-241-modificata-2.pdf">Legge 7 agosto 1990 n-241 modificata 2</a>   e lo Sportello unico per le attività produttive, di cui all&#8217;articolo 38 del  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Decreto-Legge-25-giugno-2008-n-112.pdf">Decreto Legge 25 giugno 2008 n-112</a> , che intervenendo senza disciplinare espressamente le fattispecie concernenti aspetti specifici e peculiari della segnalazione di inizio attività in ambito turistico, ingenera ulteriore confusione;</li>
<li>sull&#8217;articolo 16, il Consiglio di Stato ha mosso, peraltro, numerosi rilievi, ritenendo in particolare che tale articolo possa creare un modello ulteriore e specifico di SCIA in materia di strutture turistico ricettive che non appare completamente in linea con la disciplina contenuta nell&#8217;articolo 19 della  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-7-agosto-1990-n-241-modificata-21.pdf">Legge 7 agosto 1990 n-241 modificata 2</a>  e che, sovrapponendosi ad esso, finisca per contrastare le finalità di semplificazione normativa;</li>
<li><strong>al titolo IV, Capo I, l&#8217;articolo 19 prevede per le agenzie di viaggio e turismo un generico <span style="color: #000080;">«<em>obbligo di assicurazione</em>»</span> determinando, ancora una volta, incertezza e confusione per l&#8217;impossibilità di individuare precisi criteri giuridici che definiscano, in concreto, tale obbligo, essendo all&#8217;uopo insufficiente l&#8217;aggettivo <em><span style="color: #000080;">«congrue»</span></em> , unico riferimento normativo reperibile nel corpo della disposizione, peraltro giuridicamente indeterminabile e astratto;</strong></li>
<li>al Titolo V, Capo I, l&#8217;articolo 22 prevede la realizzazione, a sostegno dell&#8217;immagine turistica dell&#8217;Italia, di circuiti nazionali di eccellenza che corrispondono a contesti turistici omogenei, e di itinerari tematici, entrambi da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con vari Ministeri e d&#8217;intesa con la Conferenza Stato-Regioni, misura già contemplata anche dall&#8217;articolo 1,   comma 1228, della   legge n. 296 del 2006, modificata dall&#8217;articolo 18 della legge n. 69 del 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sovrapponendo altresì tale norma a quella relativa ai sistemi turistici locali previsti dalla  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-29-marzo-2001-n-1354.pdf">Legge 29 marzo 2001 n-135</a>;</li>
<li>al Capo III, l&#8217;articolo 27, che riguarda il turismo sociale e, in particolare, i cosiddetti «buoni-vacanza», da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale, perde un&#8217;ottima occasione per migliorare ed estendere l&#8217;attuale farraginosa normativa che agevola soltanto una piccola parte dei potenziali aventi diritto;</li>
<li>al Titolo IV, Capo I, gli articoli 32 e seguenti che riformano la disciplina in materia di <strong>pacchetti turistici</strong> (articoli 82 e seguenti del  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Codice-del-Consumo1.pdf">Codice del Consumo</a> ) appaiono<strong> svuotati di un concreto significato</strong>, considerato che in ambito europeo sta per essere approvata una nuova direttiva in materia, che andrà a sostituire la disciplina di cui alla  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/DIRETTIVA-314_90_CE.pdf">DIRETTIVA 314_90_CE</a> ;</li>
<li>al medesimo Capo, l&#8217;articolo 43, in riferimento alla nozione di <strong>inesatto adempimento</strong>, rispetto al testo vigente dell&#8217;articolo 93 del decreto legislativo n. 206 del 2005, recante il  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Codice-del-Consumo2.pdf">Codice del Consumo</a> , non contiene l&#8217;esplicita esclusione della responsabilità nel caso in cui il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al venditore;</li>
<li>all&#8217;articolo 47 si prevede la risarcibilità del <strong><span style="color: #000080;">«<em>danno da vacanza rovinata</em>»</span></strong> che rischia, anche secondo il Consiglio di Stato, di essere foriera di contenziosi in quanto <span style="color: #000080;"><strong>«<em>il riferimento alla serietà dell&#8217;offesa costituisce un filtro selettivo atto a bilanciare la posizione del danneggiante e quella del danneggiato, posto che l&#8217;offesa minima &#8211; in un giudizio di accertamento in concreto dell&#8217;inviolabilità dell&#8217;interesse &#8211; appare di per sé inidonea a superare il limite della tollerabilità civile</em>»</strong><span style="color: #333333;">;</span></span></li>
<li>l&#8217;articolo 51 ripropone il <strong>Fondo Nazionale di Garanzia</strong> senza apportarvi alcuna modifica, previsto a garanzia del consumatore per rimborsarlo delle somme versate per l&#8217;acquisto di pacchetti turistici non fruiti a causa di <strong>insolvenza o fallimento dell&#8217;operatore o dell&#8217;agenzia di viaggio</strong>, o per assisterlo nel caso di rientro forzato da paesi esteri in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell&#8217;organizzatore;  il Fondo ha già evidenziato le proprie criticità in più occasioni ed il mantenimento dei medesimi meccanismi di alimentazione totalmente affidati alle quote percentuali dei premi assicurativi pagati dagli operatori turistici e dagli agenti di viaggio equivale a mantenerlo inefficace. Il Codice avrebbe dovuto perlomeno normare le modalità straordinarie alle quali si è fatto ricorso per garantire il pagamento di una seppure minima parte dei rimborsi resisi necessari.</li>
<li>l’art. 50, comma 1, prevede la stipula di <strong><span style="color: #000080;">«<em>polizze assicurative</em>»</span></strong> <strong>da parte degli operatori turistici e degli agenti di viaggio</strong> sia per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni previsti agli artt. 44 (danni alla persona) e 45 (danni diversi da quelli alla persona) con una riconduzione a quanto già previsto dalla   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-1084-del-27-Dicembre-1972-Conv.-Int.le-Bruxelles-CCV2.pdf">Legge 1084 del 27 Dicembre 1972 &#8211; Conv. Int.le Bruxelles CCV</a>  di esecuzione della Convenzione Internazionale sul contratto di viaggio (CCV) <strong>che,  però, viene totalmente abrogata; </strong></li>
<li>l’art. 50, comma 2, prevede che <strong>gli operatori turistici e gli agenti di viaggio</strong> “<strong><em><span style="color: #000080;">possano</span></em></strong>” essere assistiti da polizze assicurative in grado di garantire il rientro del turista in caso di emergenze imputabili o meno al loro comportamento, e che assicurino anche assistenza di tipo economico. Inoltre tali polizze “<strong><em><span style="color: #000080;">potrebbero</span></em></strong>” ugualmente garantire il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o dell’intermediario: è innanzitutto opportuno precisare che <strong>tali polizze non sono attualmente disponibili sul mercato assicurativo</strong> e difficilmente lo saranno in seguito, non essendo intenzione delle compagnie assicuratrici garantire un simile rischio. Inoltre, la stipula di dette polizze – quando anche risultasse possibile stipularle – <strong>renderebbe inutile il mantenimento del Fondo Nazionale di Garanzia avente le stesse finalità</strong>;</li>
<li>In ogni caso, l’assenza di una precisa norma transitoria sulla questione delle <strong><span style="color: #000080;">«<em>polizze assicurative</em>»</span></strong> ha, come esito immediato, <strong>la mancata tutela</strong> di coloro ai quali dovrebbe essere riconosciuto il diritto al risarcimento;</li>
<li>inoltre, l&#8217;allegato II allo schema di decreto in esame, in tema di «contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», ha arbitrariamente sottratto la regolamentazione di tali fattispecie alla disciplina del Codice del consumo, sollevando forti perplessità sia sotto il profilo costituzionale che di opportunità;</li>
<li>al Titolo VII, Capo I, l&#8217;articolo 57, che individua nell&#8217;<strong>ENIT</strong> (Ente Nazionale Italiano del Turismo), quale Agenzia nazionale del turismo, l&#8217;organo deputato a promuovere l&#8217;Italia all&#8217;estero, in termini di offerta turistica, non definisce in concreto quali siano le sue funzioni, che avrebbero dovuto trovare una ben approfondita regolamentazione; sarebbe stato, al contrario, opportuno attuare un&#8217;adeguata riforma dell&#8217;Ente con la previsione dell’impegno delle risorse indispensabili a rendere efficace ed efficiente l&#8217;attività di promozione del turismo nazionale all&#8217;estero, soprattutto considerando i tagli operati dal Governo con la legge di stabilità per il 2011 e la conseguente chiusura di un&#8217;importante serie di delegazioni all&#8217;estero;      </li>
<li>l&#8217;articolo 58, che istituisce il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, non specifica quali soggetti pubblici e privati del sistema turistico faranno parte del medesimo;</li>
<li>all&#8217;articolo 68, in relazione all&#8217;istituzione dello sportello del turista, è inopportunamente prevista la gestione centralizzata di istanze, di richieste e di reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici, foriera di eccessive lungaggini burocratiche e disagi per gli utenti;</li>
</ul>
<p><strong>preso atto che:</strong></p>
<ul>
<li>il Decreto non rappresenta alcuna strategia nazionale di sviluppo, crescita e sostegno del settore del turismo;</li>
<li>non c&#8217;è traccia di una politica fiscale che riallinei l&#8217;I.V.A. del comparto turistico a quella dei Paesi europei più direttamente nostri concorrenti;</li>
<li>non c&#8217;è traccia dei temi che il Ministero del Turismo dovrebbe affrontare in concerto con  il Governo per far crescere il turismo, soprattutto nel settore delle infrastrutture per rendere l&#8217;Italia più facilmente accessibile, attraverso accordi e convenzioni con linee aeree, aeroporti, trasporti ferroviari e metropolitani ed autostrade, volti alla promozione delle più idonee politiche di accoglienza per i turisti;</li>
<li>il Decreto non propone incentivi e sgravi fiscali per gli operatori del turismo intenzionati ad investire nelle proprie attività, non risolve i problemi strutturali del turismo, non avanza proposte volte al rinnovamento, al sostegno, alla riqualificazione ed al rilancio di un settore che ne ha il massimo bisogno per confrontarsi con le sfide che la globalizzazione dei mercati impongono;</li>
<li>il Governo, con questo Decreto, non traccia alcuna linea politica in materia di turismo limitandosi a riassumere alcune discipline di carattere tecnico recuperate in parte dalla  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Legge-29-marzo-2001-n-1355.pdf">Legge 29 marzo 2001 n-135</a> , in parte dal  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/06/Codice-del-Consumo3.pdf">Codice del Consumo</a>, e definendo una normativa confusa e non condivisibile né dalle altre forze politiche né dalle rappresentanze di categoria che lo contestano in molti punti;</li>
<li>il Decreto è privo di quelle disposizioni – in linea con l&#8217;indirizzo europeo teso ad assicurare la componente ambientale in ogni iniziativa cofinanziata – volte allo sviluppo sostenibile del turismo ed al rispetto dell&#8217;ambiente;</li>
<li>il Decreto presenta forti profili d&#8217;incostituzionalità, crea zone di profondo buio legislativo o, al contrario, genera innovazioni legislative non debitamente sostenute da opportuno supporto normativo, né coordinate con altre disposizioni attualmente in vigore.</li>
</ul>
<p>Per tutto quanto sopra valutato, l’Associazione <strong>AUTOTUTELA</strong> si dichiara sostanzialmente contraria al Decreto <strong>“Codice del Turismo”</strong> e contesta l’operato del <strong>Ministero del Turismo</strong> e del <strong>Governo</strong> per aver nuovamente disatteso le aspettative e le necessità del settore del turismo, evitando di apportare quelle necessarie modifiche ed innovazioni <strong>necessarie ad una concreta competizione</strong> e rendendo ancora più <strong>complesso e confuso</strong> un impianto legislativo che, al contrario, necessitava di reale semplificazione per la <strong>tutela delle imprese e dei consumatori</strong>.</p>
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		<title>VOYAGE AVEC AMOUR&#8230; GIA&#8217; VISTO?</title>
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		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Quando un nuovo T.O. apre i battenti, AUTOTUTELA – che è curiosa per natura, butta sempre un occhio per capire meglio chi è, cosa farà, dove andrà… Quando – poi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Voyage-avec-amour-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2112" title="Voyage avec amour 1" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Voyage-avec-amour-1-300x27.jpg" alt="" width="300" height="27" /></a>Quando un nuovo T.O. apre i battenti, <strong>AUTOTUTELA</strong> – che è curiosa per natura, butta sempre un occhio per capire meglio chi è, cosa farà, dove andrà… Quando – poi – l’inizio della sua attività viene accompagnato da <strong>parecchie segnalazioni</strong> di colleghi, allora <strong>AUTOTUTELA</strong> si documenta un po’ di più… Ed è quello che accade con <strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.voyageavecamour.it/" target="_blank">VOYAGE AVEC AMOUR</a><span style="color: #000000;">&#8230;</span></span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span id="more-2111"></span></span></span></strong></p>
<p>Nuovo operatore con base a Legnano, in provincia di Milano – così viene dichiarato nelle note legali – e licenza rilasciata dalla Provincia di Varese. <strong>Prima stranezza</strong>.</p>
<p>Proprietà del marchio <em><span style="color: #ff0000;">Voyage Avec Amour </span></em> attribuita alla società  <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/You-Group-srl.pdf"><strong>You Group srl</strong></a><strong>  </strong>la cui titolarità risulta essere per il 10%  di <strong>Rossi Alessandra</strong>, molto vicina (la fidanzata?) a tale <strong>Umile Simonetti</strong>, e per il 90% della società   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Voyage-srl.pdf"><strong>Voyage srl</strong></a>  .  <strong>Seconda stranezza</strong>:  <strong>Rossi Alessandra</strong> e <strong>Umile Simonetti</strong> erano gestori/titolari di agenzie a marchio <strong>“Colors”</strong>, il marchio di proprietà della famiglia <strong>SCOTTI </strong>di buona memoria.</p>
<p>La società   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Voyage-srl1.pdf"><strong>Voyage srl</strong></a>  proprietaria del 90% della   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/You-Group-srl1.pdf"><strong>You Group srl</strong></a>    a sua volta proprietaria del marchio <span style="color: #ff0000;"><em>Voyage Avec Amour</em></span>, ha – quale amministratore unico – proprio il signor <strong>Umile Simonetti</strong>. <strong>E questa è una ulteriore stranezza</strong>.</p>
<p>Il signor <strong>Umile Simonetti</strong> lo incontriamo, un paio di anni fa, quale amministratore unico della società <strong>A Gugol s.r.l.</strong> poi trasformata in   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/ARTES-srl.pdf"><strong>ARTES srl</strong></a>   e – con questo marchio – <strong>proprietaria del 30% del capitale sociale di    <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/TODOMONDO-SpA.pdf">TODOMONDO SpA</a>  </strong>. E, a questo punto, <strong>le stranezze cessano di essere tali</strong>.</p>
<p>Ci è bastata una telefonata alla <strong>Provincia di Varese</strong> per scoprire che l’autorizzazione che <span style="color: #ff0000;"><em>Voyage Avec Amour</em> </span> dichiara possedere (vedi sito a   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Scheda-Tecnica-Voyage-Avec-Amour.jpg"></a><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Scheda-Tecnica-Voyage-Avec-Amour.pdf"><strong>Scheda Tecnica Voyage Avec Amour</strong></a>   ) non è quella che l’operatore (!?) dichiara, anzi… <strong>Per essere precisi la Provincia ha dichiarato che Voyage Avec Amour è  tuttora  “in attesa di licenza&#8230;”.</strong></p>
<p>Non vogliamo certo pensar male ma tutte queste stranezze – tutte insieme ed esattamente replicanti situazioni e modi già visti due anni fa – ci fanno pensare al tentativo di far <strong>rinascere una nuova TODOMONDO</strong> dalle ceneri nelle quali deve tassativamente restare.  Dimenticavamo… E’ da tempo che <strong>Alessandro Scotti</strong> viene segnalato a Legnano, dove avrebbe sede l’operatore, e a Busto Arsizio, dove – per dichiarazione della Provincia di Varese – la <span style="color: #ff0000;"><em>Voyage Avec Amour</em> </span> avrebbe gli uffici. Ora sappiamo forse il perché…</p>
<p>Ci auguriamo che <span style="color: #ff0000;"><em>Voyage Avec Amour</em></span>  non apra, ci auguriamo che neppure inizi ad operare. Ci auguriamo che la <strong>Provincia di Varese</strong> – riscontrato quanto di falso dichiarato dalle pagine del suo sito web – <strong>non conceda alcuna licenza</strong>.  Ci auguriamo di non dover più perdere tempo dietro a niente e nessuno che tenti di riportare sulle scene del turismo quella <strong>portentosa truffa che è stata TODOMONDO</strong>.  Comunque è bene si sappia che noi non abbassiamo la guardia.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/voyage-avec-amour-gia-visto/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/voyage-avec-amour-gia-visto/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>TRAVERED RISPONDE PER &#8220;&amp;COMPANY&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Ci scrive TRAVERED, operatore specializzato sulla Corsica, da noi citato nel secondo articolo della vicenda “&#38;COMPANY” quale fornitore esclusivista di tale prodotto.  Ovviamente la lettera che riceviamo – e che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/TRAVERED-LOGO.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2083" title="TRAVERED LOGO" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/TRAVERED-LOGO.jpg" alt="" width="200" height="110" /></a>Ci scrive <strong>TRAVERED</strong>, operatore specializzato sulla <strong>Corsica</strong>, da noi citato nel secondo articolo della vicenda <strong>“&amp;COMPANY”</strong> quale fornitore esclusivista di tale prodotto.  Ovviamente la lettera che riceviamo – e che pubblichiamo integralmente – non nasconde i sentimenti <em>“poco amichevoli”</em> nei nostri confronti, cosa che ci dispiace.  Nello stesso tempo <strong>TRAVERED conferma la tesi che molti T.O. non sapevano di essere presenti su quel sito…</strong></p>
<p><span id="more-2084"></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>“Buonasera da Travered, teniamo a precisare che Travered s.r.l. commercializza il proprio prodotto Corsica direttamente alle agenzie di viaggio del circuito OTN, non intrattenendo rapporti di alcun genere con OTN stesso se non la lista delle adv in rete alle quali commercializzare. Estratto conto e fattura dei servizi prenotati e venduti si emette direttamente all’adv prenotante.  Ribadiamo inoltre la ns. estraneità con la vicenda “&amp;Company”, non avendo mai intrattenuto accordi commerciali con questa azienda; tuttavia, domani 10/05/2011, sarà ns. cura spedire lettera/diffida R.R. volta all’eliminazione dei ns. prodotti dalle pagine web del catalogo “&amp;Company”.  Riguardo al/alla pseudo-giornalista-redattrice dell’articolo, ci preme ribadire quanto esso risulti farcito di inesattezze e offese:</em></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #000080;"><em>tanto per cominciare, l’appellativo inopportuno di operatore secondario è irritante per tutti coloro che amano questo lavoro ed hanno sgobbato una vita (lavorando anche la notte!!!!) per esaudire i desideri delle agenzie di viaggio e di conseguenza dei loro clienti;</em></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><em>siete a conoscenza dei nomi dei T.O. che presumete collaborino con “&amp;Company” ma contrariamente a quanto affermate sull’articolo ove dite di “aver avvisato questi T.O. prima di lanciare la pietra nello stagno” nessuno di voi ci ha informati della situazione;</em></span></li>
<li><span style="color: #000080;"><em>infine, ma non da ultimo, un’ulteriore inesattezza, in quanto non forniamo l’intera programmazione alla “&amp;Company” bensì 4 prodotti alle ADV del gruppo Open Travel Network e possiamo farlo, VIVADDIO!</em></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #000080;"><em>Ndr. Non mi interessa adire le vie legali, anche se potrei dire che tutto ciò mi consente di querelare diversi soggetti della vicenda, ma desidero perseguire solo il mio adorato lavoro e lo difenderò con i denti fino in fondo! Anche stasera sarò in ufficio sino alle 21:00.  Tanto dovevamo, buon lavoro a tutti noi.</em></span></p>
<p><span style="color: #000080;"><em>Ezio MATTEI / Travered s.r.l.</em></span></p>
<p><em> </em></p>
<p>Ringraziamo TRAVERED per la sua lettera, puntualizzando che:</p>
<p>la redattrice dell’articolo non è una “<em>pseudo</em>” ma <strong>è una giornalista che ha basato il suo lavoro su precisi dati di fatto</strong>. Innanzitutto definire “<em>secondario</em>” un operatore non equivale ad offenderlo ma, semplicemente, a differenziarlo da altri T.O. ben più presenti all’interno delle agenzie.  In secondo luogo, <strong>abbiamo contattato alcuni T.O. ma non tutti</strong>, e certamente non abbiamo contattato Travered ma, piuttosto, T.O. che definiremo “primari”, e il nostro articolo, su questo punto, è molto chiaro. Infine, a onor del vero, <strong>l’intera programmazione</strong> Corsica presentata dal sito di “&amp;Company” conta quattro prodotti, <strong>tutti forniti da Travered</strong>: è quindi esatto dire che questo T.O. ha fornito “l’intera programmazione Corsica”.</p>
<p>Comunque non intendiamo certo polemizzare con un T.O. che risponde in chiaro e senza peli sulla lingua, <strong>soprattutto quando ci fornisce la conferma che non tutti gli operatori erano consci di essere presenti su un sito abusivo.</strong></p>
<p>Altri T.O. – e citiamo <strong>Costa Crociere</strong> piuttosto che <strong>MSC Crociere</strong> o <strong>Imperatore Travel</strong> – hanno preferito dirci che <em>“…&amp;Company pare essere in regola…”</em>  scegliendo di prendere per buone le parole piuttosto che verificare con maggiore attenzione.  Questione di scelte, magari non condivisibili.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/travered-risponde-per-company/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/travered-risponde-per-company/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>ABUSIVISMO O &#8220;TABAGISMO&#8221;?</title>
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		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABUSIVISMO]]></category>
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		<category><![CDATA[ESPOSTO PROVINCIA IMPERIA.]]></category>

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		<description><![CDATA[Arma di Taggia, ridente cittadina della Riviera dei Fiori.   E’ di sabato scorso l’inaugurazione di una nuova agenzia di viaggio.  E che notizia è, direte voi?  Momento… L’agenzia in questione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Sali-e-Tabacchi.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2070" title="Sali e Tabacchi" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Sali-e-Tabacchi-242x300.jpg" alt="" width="87" height="106" /></a>Arma di Taggia, ridente cittadina della Riviera dei Fiori.   E’ di sabato scorso <strong>l’inaugurazione di una nuova agenzia di viaggio</strong>.  E che notizia è, direte voi?  Momento… <strong>L’agenzia in questione ha un aspetto un po’ “fumoso”,</strong> sia per quanto riguarda l’aspetto che – molto più importante – per il criterio adottato dall’Ente Provinciale di Imperia per concederne l’apertura. <strong>Date una bella occhiata&#8230;</strong></p>
<p><span id="more-2069"></span></p>
<p>Esatto, la nuova agenzia di viaggio – l’unica in Italia che probabilmente si rivolge principalmente a clienti amanti del tabacco – <strong>è situata all’interno di una tabaccheria</strong>, in un angolo “<em>separato dal banco delle sigarette, delle caramelle e delle schedine</em>” solo da un paio di scaffali metallici.    <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/LA-NEW-ENTRY-E-IL-SUO-NETWORK.pdf"><strong>LA NEW ENTRY E IL SUO NETWORK</strong></a><strong>    </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/LAGENZIA-DI-VIAGGIO.pdf"><strong>L&#8217;AGENZIA DI VIAGGIO</strong></a><strong>    </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/LA-DIVISIONE-DEGLI-SPAZI....pdf"><strong>LA DIVISIONE DEGLI SPAZI&#8230;</strong></a><strong>    </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/MARLBORO-ADVENTURE-VERSION.pdf"><strong>MARLBORO ADVENTURE VERSION</strong></a><strong>    </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/ADV-ADVENTURE-VERSION.pdf"><strong>ADV ADVENTURE VERSION</strong></a><strong>    </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/E-SE-AL-CLIENTE-VIENE-VOGLIA-DI-FUMARE....pdf"><strong>E SE AL CLIENTE VIENE VOGLIA DI FUMARE&#8230;</strong></a>    </p>
<p>Encomiabile l’idea di creare posti di lavoro e nuovi imprenditori che vogliano farsi largo nel mondo del turismo, ma arrivare a questo <strong>ci pare veramente un po’ troppo!</strong>  Da sempre andiamo dicendo che il futuro “<em>potrebbe</em>” regalarci il banco di Sharm El Sheikh posto a ridosso dei salumi, e le crociere di fianco al banco del pesce, ma in questo caso il futuro è già oggi.</p>
<p>Comunque sia, sta di fatto che la <strong>Legge Regionale della Liguria</strong> n. 28 del 24 luglio 1997 recita testualmente, all’art. 8 comma 3– <strong>Domande per il rilascio</strong> (della licenza n.d.r.)<strong> e requisiti strutturali:</strong>  <span style="color: #0000ff;">&#8220;<em>Le agenzie che svolgono attività di vendita al pubblico devono avere:</em></span></p>
<ul>
<li><em><span style="color: #0000ff;">A)     locali indipendenti, anche se inseriti in impianti commerciali ed escludenti, al loro interno, altre attività commerciali;</span></em></li>
<li><em><span style="color: #0000ff;">B)     insegne visibili che specifichino la denominazione e l’attività della stessa;</span></em></li>
<li><em><span style="color: #0000ff;">C)     attrezzature adeguate all’attività dell’impresa.&#8221;</span></em></li>
</ul>
<p>Partendo dalla  <span style="color: #0000ff;"><strong>A)</strong></span> ci pare che tutta questa <strong>indipendenza</strong> i locali “<em>travel&amp;smoke</em>” non la posseggano, come ci pare che una tabaccheria non si possa definire “<em>impianto commerciale</em>” nel senso inteso dalla normativa (vedi i centri commerciali). E poi, sulla norma che vorrebbe che l’attività di agenzia di viaggio <strong>escluda di fatto la possibilità di esercitare negli stessi locali altre attività</strong>… Questa se la sono proprio fumata!</p>
<p>Passando alla  <strong><span style="color: #0000ff;">B)</span> </strong>possiamo dire che di <strong>insegne non ce n’è neppure l’ombra</strong>, e vorremmo anche vedere: cosa ne penserebbe il Monopolio di Stato della rimozione dell’insegna “<em>Tabacchi</em>” per far spazio a quella indicante “<em>Agenzia di Viaggio</em>”?</p>
<p>Infine, alla lettera  <strong><span style="color: #0000ff;">C)</span> </strong>vorremmo – ma non lo facciamo – chiuderci in un dignitoso silenzio: secondo voi, le “<em>attrezzature</em>” di questa agenzia di viaggio <strong>sono adeguate all’attività</strong> <strong>dell’impresa?</strong></p>
<p>Chiaramente abbiamo inviato un <strong>esposto</strong> alla Provincia di Imperia    <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/ESPOSTO-PROVINCIA-IMPERIA.pdf"><strong>ESPOSTO PROVINCIA IMPERIA</strong></a>     richiedendo chiarimenti e l’adozione di quelle misure che – inutile dirlo – vanno assunte: se la Provincia ha concesso una licenza vorremmo sapere su quali basi normative l’ha fatto, e lo chiederemo a costo di andare all’avvocatura dello Stato.  Se, invece – ed è questo che ci hanno detto telefonicamente – <strong>non è mai stata rilasciata alcuna autorizzazione</strong>, l’Ente si trova di fronte ad un caso di abusivismo lampante e documentato come di più non si potrebbe.</p>
<p>Che farà, quindi, la Provincia di Imperia? Ovviamente ve lo faremo sapere, ma intanto <strong>diteci la vostra!</strong></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/abusivismo-o-tabagismo/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/abusivismo-o-tabagismo/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>&#8220;&amp;COMPANY&#8221;&#8230; CHI SONO I SUOI AMICI?</title>
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		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABUSIVISMO]]></category>
		<category><![CDATA[ASSOCONSUMO]]></category>
		<category><![CDATA[INFONEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ISTITUZIONI]]></category>
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		<category><![CDATA[TOUR OPERATOR]]></category>

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		<description><![CDATA[&#8220;&#38;COMPANY&#8221; continua a svelare retroscena particolari, tanto da raffigurare un’organizzazione complessa e totalmente inosservante delle regole tanto nei confronti delle ADV che dei T.O. ma, soprattutto, incurante dei danni che avrebbero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Logo-eCompany2.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2061" title="Logo eCompany" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Logo-eCompany2.png" alt="" width="233" height="47" /></a>&#8220;&amp;COMPANY&#8221; continua a svelare retroscena particolari, tanto da raffigurare <strong>un’organizzazione complessa e totalmente inosservante delle regole</strong> tanto nei confronti delle <strong>ADV</strong> che dei <strong>T.O.</strong> ma, soprattutto, <strong>incurante dei danni che avrebbero potuto creare ai viaggiatori</strong>.</p>
<p><span id="more-2057"></span></p>
<p>Il numero dei Tour Operator presenti all’interno del sito è <strong>alto </strong>e l’elenco comprende <strong>nomi notissimi</strong> ed altri pressoché sconosciuti, tutti quanti comunque impegnati a <strong>promuovere le vendite dei loro prodotti dalle pagine di un “catalogo” totalmente gestito da un abusivo</strong>.  E poco importa che a creare “&amp;COMPANY” siano stati – insieme – un Tour Operator, un network ed un’agenzia di viaggio: le vendite nascono da un sito gestito da un abusivo, e di conseguenza queste tre realtà hanno la totale responsabilità di aver dato vita ad un’operazione abusiva.</p>
<p>I nomi più ricorrenti tra le pagine del catalogo sono anche quelli più conosciuti dagli agenti e dal pubblico: <strong>Azemar</strong>, <strong>Boscolo</strong>, <strong>Costa Crociere</strong>, <strong>Eden</strong>, <strong>Futura</strong>, <strong>I Grandi Viaggi</strong>, <strong>I</strong> <strong>Viaggi di Atlantide</strong>, <strong>I Viaggi del Delfino</strong>, <strong>MSC Crociere</strong>, <strong>Settemari</strong>, <strong>Spagnamania</strong>, <strong>Veratour</strong> e si accostano ad altri partner secondari o addirittura semi-sconosciuti quali  <strong>Travered</strong>, <strong>Gialpi T.O.</strong>, <strong>International Know-How</strong>, <strong>Pirovano</strong> ecc. ecc.</p>
<p>Viene da chiedersi se tutti questi T.O. erano consapevoli del fatto di affidarsi ad un abusivo che, pur operando al di fuori delle regole, non rinunciava a siglare accordi con realtà quali l’ <strong>Esercito Italiano</strong>, il <strong>Corpo dei Carabinieri</strong>, l’<strong>ENPAM</strong> o <strong>Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici</strong> e tante altre ancora.</p>
<p>Che tutti ne fossero a conoscenza non possiamo giurarlo: vi sono alcuni T.O. che &#8211; da noi interpellati telefonicamente &#8211; <strong>hanno giurato di essere all&#8217;oscuro</strong> del fatto che i loro prodotti, forniti a OTN e alle sue affiliate, fossero finiti sui siti gestiti da &#8220;&amp;COMPANY&#8221;.  Non abbiamo motivi per non prestare fiducia a questi T.O. ma, per essere certi, abbiamo chiesto loro di <strong>prendere le debite distanze</strong> dagli organizzatori di questa azione commerciale. Il risultato lo vedremo entro pochissimi giorni.   Di altri operatori, al contrario, <strong>siamo certi sapessero</strong>, così come siamo certi di averli avvisati prima di lanciare la pietra nello stagno e di ricevere le loro motivazioni a sostegno della presenza sui vari siti.</p>
<p>In questi giorni stanno partendo le lettere<strong> indirizzate agli Enti clienti</strong> di “&amp;COMPANY” con le quali vengono avvisati di essere parte di un’operazione <strong>sostanzialmente illecita</strong>, così come stanno partendo le <strong>lettere rivolte ai tour operator</strong> presenti sul catalogo con le quali <strong>si chiede loro di revocare gli accordi</strong> eventualmente sottoscritti.</p>
<p>Che dire agli ADV?  Che vi sono comunque operatori che non prestano certamente il fianco a queste operazioni, e che se c’è una <strong>TRAVERED</strong> – a puro titolo di esempio – che fornisce a “&amp;COMPANY”  l’intera programmazione sulla Corsica così come <strong>I VIAGGI DI ATLANTIDE</strong> fornisce l’intera programmazione su Capo Verde, beh… <strong>Ci sono altri tour operator che programmano la Corsica e Capo Verde e che vi consentono di vendere senza ingrassare le tasche di chi sostiene gli abusivi.</strong></p>
<p><strong>Verificate e valutate…</strong> Nei prossimi giorni indicheremo tutti i prodotti venduti dai diversi T.O. presenti su questo “catalogo”</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/company-chi-sono-i-suoi-amici/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/company-chi-sono-i-suoi-amici/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>&#8220;&amp; COMPANY&#8221;&#8230; CHI E&#8217;?</title>
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		<pubDate>Wed, 04 May 2011 18:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABUSIVISMO]]></category>
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		<description><![CDATA[Quando, alcuni giorni addietro, la nostra Commissione Abusivismo ha ricevuto una segnalazione sottoscritta da diversi associati riguardante una sospetta attività abusiva in Roma, ha immediatamente attivato le regolari valutazioni per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Logo-eCompany.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2052" title="Logo eCompany" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Logo-eCompany.png" alt="" width="246" height="46" /></a>Quando, alcuni giorni addietro, la nostra <strong>Commissione Abusivismo</strong> ha ricevuto una segnalazione sottoscritta da diversi associati riguardante una <strong>sospetta attività abusiva in Roma</strong>, ha immediatamente attivato le regolari valutazioni per approfondirne la sostanza.  <strong>Il risultato è stato a dir poco sorprendente</strong>, con risvolti che vanno ben aldilà delle <strong>solite forme di abusivismo</strong> da tutti conosciute.</p>
<p><span id="more-2042"></span></p>
<p>La segnalazione citava un sito web riconducibile all’Esercito Italiano    <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/E-Company-ESERCITO-ITALIANO.pdf"><strong>E Company &#8211; ESERCITO ITALIANO</strong></a>      il quale reclamizzava una lunghissima serie di proposte di viaggio “per singoli e gruppi” elaborate dai più noti tour operator italiani  <strong> </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Company-Catalogo-Crociere.pdf"><strong>&amp; Company &#8211; Catalogo &#8211; Crociere</strong></a>    <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Company-Crociere-Offerta-singola.pdf"><strong>&amp; Company &#8211; Crociere &#8211; Offerta singola</strong></a>    <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Company-Egitto-Marsa-Alam-Proposte.pdf"><strong>&amp; Company &#8211; Egitto Marsa Alam &#8211; Proposte</strong></a>   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Company-Egitto-Marsa-Alam-Proposta-singola.pdf"><strong>&amp; Company &#8211; Egitto Marsa Alam &#8211; Proposta singola</strong></a>.</p>
<p>Una prima verifica consentiva di appurare che, responsabile del sito internet, era <strong>“&amp;Company”</strong>, non una società ma un semplice marchio commerciale che sul proprio sito web – <a href="http://www.andcompany.it/">www.andcompany.it</a> – dichiara di perseguire una mission consistente nella  <em><span style="color: #0000ff;">distribuzione di servizi turistici</span>.  </em>Il che identificherebbe  <strong>“&amp;Company”</strong> quale agenzia di viaggio<em>.  </em></p>
<p><em><strong>“&amp;Company”</strong> </em>opera grazie ad un corposo “catalogo”<em> </em>on-line   <a title="CATALOGO ON-LINE" href="http://catalogo.andcompany.it/?logo=31313834383437332e6a7067&amp;wscd=5or729&amp;eml=657365726369746f6974616c69616e6f766163616e7a6540616e64636f6d70616e792e6974&amp;hdr=39393234343737342e6a7067&amp;hpg=36323134313731352e68746d6c&amp;mkcd=5or729"><strong>CATALOGO ON-LINE</strong>    </a>ricco di prodotti provenienti da tour operator quali <strong>Veratour</strong>, <strong>I Viaggi di Atlantide</strong>, <strong>I Viaggi del Delfino</strong>, <strong>MSC Crociere</strong>, <strong>Costa Crociere</strong>, <strong>Valtur</strong>, <strong>Azemar</strong>, <strong>EDEN Viaggi</strong>, <strong>Settemari</strong>, <strong>Viloratour</strong> e tantissimi altri,  prodotti addirittura <strong>venduti a condizioni non sempre accessibili agli stessi ADV</strong>.  Questo “catalogo” viene messo a disposizione con la soluzione del “<em>white label</em>” a grosse realtà imprenditoriali e non, quali – per l’occasione – appunto l’<strong>Esercito Italiano</strong>, o il <strong>Corpo dei Carabinieri</strong>, consentendo ai visitatori di quei siti di prenotare alle condizioni proposte.   <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/CONVENZIONE-CORPO-DEI-CARABINIERI.pdf"><strong>CONVENZIONE CORPO DEI CARABINIERI</strong></a>    <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/CONVENZIONE-ENPAM.pdf"><strong>CONVENZIONE ENPAM</strong></a>    <a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/CONVENZIONE-ENPAM-2.pdf"><strong>CONVENZIONE ENPAM 2</strong></a></p>
<p>Abbiamo quindi voluto verificare come un marchio sconosciuto qual’era appunto <strong>“&amp;Company”</strong> potesse far uso di condizioni tanto favorevoli e la nostra ricerca ci ha condotti prima al network <strong>OTN – Open Travel Network –</strong> e, successivamente, ad un’agenzia di viaggio – la <strong>EVERY TOUR</strong> – sua affiliata.</p>
<p>L’agenzia <strong>EVERY TOUR</strong>, con sede a Napoli e filiali a Napoli, Mugnano e Casoria, utilizza quindi le proposte di viaggio <strong>contrattualizzate dal network per le proprie affiliate</strong> e le trasferisce ai consumatori finali rendendoli partecipi dei vantaggi normalmente gestiti dalle agenzie di viaggio. E fin qui ci potrebbe ancora stare.  Ciò che rende inquietante la vicenda è che</p>
<ol>
<li>la <strong>“&amp;Company”</strong> , con sede in Roma in via dell’Esquilino 38, non è una società e neppure un “marchio” che, in quanto tale, si intenderebbe perlomeno depositato; è semplicemente un “termine” col quale la <strong>EVERY TOUR</strong> si propone agli Enti interessati a rivendere ai naviganti sui propri siti web i prodotti turistici di tanti T.O.;</li>
<li>la <strong>EVERY TOUR</strong>, pur avendo diverse filiali in Campania, <strong>non risulta aver mai ottenuto l’autorizzazione ad attivare una filiale in Roma</strong>;</li>
<li>la stessa Provincia di Roma – Ufficio licenze agenzie di viaggio – ha dichiarato di non aver mai “preso atto” dell’apertura di una filiale da parte della <strong>EVERY TOUR</strong>, né di avere mai “preso atto” dell’apertura di una qualsiasi filiale di qualsiasi agenzia di viaggio già esistente in via dell’Esquilino.</li>
</ol>
<p>In pratica, l’attività svolta dal “nome&#8221;  <strong>“&amp;Company”</strong> – legato o meno che sia alla <strong>EVERY TOUR</strong> di Napoli – <strong>risulterebbe essere totalmente abusiva</strong>.</p>
<p>La <strong>EVERY TOUR</strong>, contattata dal ns. ufficio legale, ha dichiarato essere in perfetta regola ma, alla richiesta di fornire copia dell’autorizzazione di filiale in Roma, ha dichiarato di <strong>non poterla fornire subito</strong> ma solo tra qualche giorno.</p>
<p>Ovviamente è già partito il nostro esposto all’indirizzo della Provincia di Roma  <strong>  </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/05/Esposto-Provincia-di-Roma.pdf"><strong>Esposto Provincia di Roma</strong></a>     per accertare la posizione di  <strong>“&amp;Company”</strong> ma è fuori da ogni dubbio che, anche quando alle spalle di questo nome vi fosse un’agenzia di viaggio, il suo operato contrasterebbe con le vigenti norme in materia turistica o &#8211; perlomeno &#8211; con le norme di <strong>trasparenza previste a favore dei consumatori</strong>.   </p>
<p>E’ chiaro che, se i nostri sospetti dovessero risultare confermati &#8211; e ci auguriamo di no -  ci troveremmo di fronte ad una serie di T.O. che, con molta leggerezza, avrebbero affidato la vendita dei propri prodotti ad un abusivo.  E, a quel punto, sia la rete agenziale che ancor più i consumatori meriterebbero una risposta…</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/company-chi-e/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/05/infonews/company-chi-e/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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		<title>MSC CROCIERE &amp; AUCHAN</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Autotutela</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABUSIVISMO]]></category>
		<category><![CDATA[INFONEWS]]></category>
		<category><![CDATA[TOUR OPERATOR]]></category>
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		<category><![CDATA[MSC Crociere]]></category>

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		<description><![CDATA[Riceviamo &#8211; e pubblichiamo &#8211; una lettera giuntaci da più ADV giustamente contrariati dall&#8217;iniziativa di MSC CROCIERE consistente nel vendere il proprio prodotto crocieristico presso la catena AUCHAN.  Non vogliamo &#8211; solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/03/LogoMSC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1972" title="LogoMSC" src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/03/LogoMSC.jpg" alt="" width="176" height="110" /></a>Riceviamo &#8211; e pubblichiamo &#8211; una lettera giuntaci da più ADV giustamente contrariati dall&#8217;iniziativa di <strong>MSC CROCIERE</strong> consistente nel vendere il proprio prodotto crocieristico presso la catena <strong>AUCHAN</strong>.  Non vogliamo &#8211; solo per ora &#8211; commentare questa novità, lasciando ai nostri colleghi il compito di portare avanti la loro azione di contrasto che però &#8211; sia chiaro &#8211; <strong>approviamo e siamo pronti a sostenere in ogni modo</strong>.  E&#8217; ora di finirla con la classica pacca sulla spalla e via&#8230;  </p>
<p><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/03/Da-Sandro-Profumi-Colleghi.pdf"><strong>Da Sandro Profumi &amp; Colleghi</strong></a><strong>     </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/03/MSC-Auchan.pdf"><strong>MSC-Auchan</strong></a><strong>      </strong><a href="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/uploads/2011/03/MSC-Auchan-21.pdf"><strong>MSC &#8211; Auchan 2</strong></a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/03/infonews/msc-crociere-auchan/" target="_blank"><img src="http://www.a-autotutela.it/sito/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Condividi in FaceBook" title="Condividi in FaceBook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.a-autotutela.it/sito/2011/03/infonews/msc-crociere-auchan/" target="_blank" title="Condividi in FaceBook">Condividi in FaceBook</a></p>]]></content:encoded>
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