L’eruzione del vulcano Eyjafjallajökul, in Islanda, ha costretto gli Enti preposti alla sicurezza del volo a chiudere temporaneamente un gran numero di scali in tutta Europa, con una conseguente cancellazione dei voli.
Oltre agli enormi ed immaginabili disagi che molti viaggiatori stanno già soffrendo, si sommano i comportamenti poco ortodossi di alcuni tour operator…
Invitiamo quindi gli AdV – nell’interesse tanto loro quanto dei propri clienti – a rammentare le norme del D.Lgs. 206/2005 “Codice del Consumo” che regolano le situazioni in cui il cliente che abbia acquistato un “pacchetto turistico“ sia impossibilitato a partire o a tornare nei modi e tempi originariamente previsti.
ART. 91 – (Modifiche delle condizioni contrattuali )
- 1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.
- 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.
- 3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.
- 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
- 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ART. 92 – (Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio)
- 1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
- 2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
- 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
Quindi, qualora la partenza già programmata non si effettui per l’inoperatività dello scalo, il cliente potrà richiedere una riprotezione
- di data, posticipando la partenza senza alcun limite (considerare valido un limite di 365 giorni)
- di destinazione
Il tutto esattamente così come stabilito dall’art. 92 c.1
Oppure, qualora il consumatore non accetti, per validi motivi, la riprotezione eventualmente proposta dall’organizzatore, potrà richiedere il rimborso totale di quanto già pagato. In questo caso, è facoltà riservata al consumatore quella di accettare eventuali buoni utilizzabili in futuro (senza limitazioni di data) o pretendere il rimborso in denaro.
Il nostro servizio legale è a disposizione per qualsiasi chiarimento all’indirizzo legale@a-autotutela.it





Ecco una nuova comunicazione da phone&go:
PASSEGGERI NON PARTITI IN DATA 17, 18 E 19 APRILE 2010 – RETTIFICA
Ai clienti regolarmente prenotati e confermati per partenze nelle date sopra indicate, e non partiti, Phone&Go offrirà la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni:
* Possibilità di congelare l’importo incassato da Phone&Go e prenotare un nuovo pacchetto vacanza da effettuarsi entro e non oltre il 31/12/2010, salvo disponibilità con relativo adeguamento della quota (le nuove prenotazioni dovranno pervenire entro Venerdì 28 Maggio 2010).
I pax devono prenotare entro il 28/05 per partenza fino al 31/12/2010 in qst caso se AN la penale sarà al 100 %
Continuano a cambiare le carte in tavola sempre a loro vantaggio ovviamente, io ho già mandato un’altra mail con scritto che voglio il risarcimento e oggi mando la raccomandata con ricevuta di ritorno con scritto la stessa cosa.
Io forse posso fare le ferie una settimana a maggio ma non è ancora sicuro e ormai preferisco il rimborso visto che ho letto che devo fare richiesta 10 giorni dalla cancellazione perché non voglio passare dalla parte del torto e rischiare a perdere tutto.
AUTOTUTELA ad ALESSANDRA
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L’operatore ha l’obbligo di rispettare le norme di Legge che, in questa circostanza, lo obbligano a rimborsare in denaro la cancellazione della pratica qualora il consumatore non accettasse eventuali riprotezioni.
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Quando l’operatore è sordo anche ai richiami di Legge – e si pone quindi al di fuori delle stesse – è necessario attivare i legali.
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AUTOTUTELA rimane a disposizione.
Chiedo comprensione ai bravi colleghi di Autotutela e vorrei che venissero spiegati i passi da fare per procedre nei confronti di un T.O. (Eden) che propone come UNICA scelta ai clienti, di posticipare il volo da BLQ per SDQ dal 19/04 ore 13.00 al 20/04 a orario da definire (sempre che il volo parta davvero), con modifica significativa del contratto. Nelle condizioni generali di Eden è scritto chiaramente cheil cliente può chiedere il rimborso totale… ma se loro sembrano non accettare, è necessario passare per vie legali? Grazie.
Grazie CRISTINA,
io dovevo partire sabato con Phone&Go da Milano Malpensa / Sharm El Sheikh – IG 1868; oggi mi è arrivata la mail con la quale mi davano le due possibilità, e poi sono stato chiamato da un ‘operatrice di edreams peccato che io ho risposto loro che devono rimborsarmi l’intero pacchetto e leggevo proprio il codice del consumo sia all’operatrice di di edreams(che poi mi ha detto che sentiva quelli di phone&go per spiegazioni e poi mi richiamava perché lei non lo sapeva) e questo pomeriggio mi ha contattato un’operatrice di Phone&Go dandomi le due possibilità alle quali ho risposto leggendo come all’operatrice di prima elei mi ha detto di arrangiarmi con la mia agenzia.
Ora io ho mandato una mail all’agenzia con scritto che voglio il rimborso e ho dato le mie coordinate bancarie, mi conviene mandare anche una raccomandata con ricevuta di ritorno ?
Grazie
Anche il T.O Going non rispetta la normativa sui pacchetti turistici. In particolare ci hanno comunicate che non è previsto alcun rimborso. La comunicazione Going è stata la seguente:
“Il cliente decide di non partire sulla base della nuova schedulazione dei voli. Dovrà anche in questo caso annullare immediatamente il viaggio. Going non applicherà penali e metterà a disposizione un buono pari al valore della pratica annullata da spendere – entro il 22 aprile 2010 – per la prenotazione di un qualsiasi pacchetto e partenza Going presente sul catalogo generale 2010. Il buono non è frazionabile, né cedibile, né rimborsabile. Il cliente dovrà pagare l’eventuale maggior prezzo del pacchetto rispetto a quello presente sul buono ed un costo per pratica di 50 € (alla stregua di una spesa di variazione).
Per Marco
ho agito in questo modo perchè i viaggi d’istruzione vanno fatturati e quindi si acquista tutto al netto; inoltre perchè per la destinazione in questione (bruxelles) non ci sono t.o. che propongono pkg con voli diretti da Bari. Di conseguenza ho costruito io il pkg….
GRAZIE A TUTTI PER LE UTILI E PRONTE INFORMAZIONI.
VORREI AGGIUNGERE UN MIO PENSIERO PER LINA LA QUALE CREDO ABBIA VENDUTO UN PACCHETTO MAGARI SUPPORTATO DA FATT 74 TER QUINDI RISULTI TU COME ORGANIZZATRICE SOGGETTA AI REGOLAMENTI GIA CITATI DA AUTUTUTELA. AUGURI
SPEZZO ANCHIO A FAVORE DI VALTUR CHE ALMENO PER ADESSO E’ L’UNICA CHE CITA IL SUDDETTO REGOLAMENTO E QUINDI DISPOSTA AL TOTALE RIMBORSO!!! COMPLIMANTI
Clienti in partenza oggi. volo cancellato e congelamento delle quote fino al 20 aprile 2011. I clienti vogliono partire il 26/04, ma non essendoci la stessa offerta 2×1, mi applicano la differenza di quota. Come mi devo comportare?
guardate un pò qua !!!! Ecco i Tour Operator che se ne fregano di Convenzioni Decreti e altro … che continuano ad accattivare i clienti …. ovviamente oscurando serietà e professionalità di tanti che lavorano con coscienza ed estrema chiarezza !!!!
Unico augurio …sperare che presto queste “zecche” del settore siano ESTIRPATE !!!!!!
leggete con attenzione !!!!!
Pistoia, 19 aprile 2010 ore 14:30
Phone&Go spa, in relazione alla nube di cenere provocata dall’eruzione del vulcano in Islanda, che sta tutt’ ora causando limitazioni al traffico aereo, ovviamente motivate da cause di forza maggiore, in base al costante ed imprevedibile evolversi della situazione d’emergenza, informa che:
I VOLI RIPROGRAMMATI IN DATA ODIERNA 19-04-2010 SONO I SEGUENTI:
Partenze per Marsa Alam
Per tutti i clienti previsti in partenza ieri 18.04 dai seguenti scali italiani: Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Verona per Marsa Alam, in data odierna 19.04 il volo è stato riprogrammato da Roma Fiumicino con partenza alle ore 00:30 e arrivo a Marsa Alam alle ore 04:30 AM.
La convocazione è prevista alle ore 22:30 presso il Banco Phone&Go – TERMINAL 3
Rimangono validi i documenti di viaggio già in vostro possesso.
* Ricordiamo ai passeggeri interessati dal volo sopra indicato di recarsi presso il nuovo aeroporto di partenza con i mezzi propri.
Rientri da Marsa Alam
Per i clienti previsti in rientro ieri 18.04 da Marsa Alam sugli scali di Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Verona, in data odierna 19.04 il volo è stato riprogrammato su Roma Fiumicino, con partenza da Marsa Alam alle ore 19.30 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 23:30 AM, salvo diverse disposizioni. Questo nuovo volo sarà l’unico garantito per un immediato rientro in Italia.
I clienti che non hanno urgenza di rientrare in Italia, avranno la possibilità di rimanere in destinazione fino a domenica 25 aprile ad esclusive spese di Phone&Go e rientrare quindi sugli aeroporti originariamente previsti.
Rientri da Sharm El Sheikh
Per i clienti previsti in rientro sabato 17.04 da Sharm El Sheikh sugli scali di Milano Malpensa, Bergamo, Bologna e Verona
in data odierna 19.04 il volo è stato riprogrammato su Roma Fiumicino, con partenza da Sharm El Sheikh alle ore 00.30 e arrivo a Roma Fiumicino alle ore 04:30AM, salvo diverse disposizioni. Questo nuovo volo sarà l’unico garantito per un immediato rientro in Italia.
I clienti che non hanno urgenza di rientrare in Italia, avranno la possibilità di rimanere in destinazione fino a sabato 24 aprile ad esclusive spese di Phone&Go e rientrare quindi sugli aeroporti originariamente previsti.
I VOLI CANCELLATI IN ATTESA DI RIPROGRAMMAZIONE SONO I SEGUENTI
Voli previsti il 17 aprile 2008
Milano Malpensa / La Romana – LM 105 (EX LM 211)
Milano Malpensa / Antigua – LM 195 (EX LM 211)
Milano Malpensa / Sharm El Sheikh – IG 7812
Milano Malpensa / Sharm El Sheikh – IG 1868
Bologna / Sharm El Sheikh – IG 1821
Milano Malpensa / Dubai – QR 102
Milano Malpensa / Havana – BV 1614
Bergamo / Sharm El Sheikh – IG 1882
Verona / Sharm – MHS 3988
Milano Malpensa / Sharm El Sheikh – MHS 3988
Milano Malpensa / Mauritius – IG 1810
Voli previsti il 18 aprile 2010
Bologna / Marsa Alam – IG 7844
Milano Malpensa / Marsa Alam – IG 1846
Bergamo / Marsa Alam – IG 7848
Verona / Marsa Alam – IG 7892
Voli previsti il 19 aprile 2010
Milano Malpensa / Fuerteventura – IG 530
PASSEGGERI ATTUALMENTE ALL’ESTERO:
I clienti Phone&Go che si trovano attualmente presso i nostri centri vacanze, e che non saranno in grado di rientrare nella data originariamente prevista dal pacchetto di viaggio acquistato, sono assistiti in loco dal nostro personale Phone&Go e dai nostri corrispondenti, i quali provvederanno ad informare i passeggeri della nuova data di rientro e delle modalità operative, secondo le indicazioni della compagnia aerea prevista per il rientro, in quanto il vettore aereo resta comunque l’unico l’unico soggetto a cui fanno capo gli interventi previsti dal regolamento UE 261 del 2004 e come indicato anche dal sito di Enac. Infatti, nessuna responsabilità è da imputare all’organizzatore in merito a scelte e soluzoni di rientro in Italia autonomamente intraprese dal viaggiatore.
PASSEGGERI NON PARTITI IN DATA 17, 18 E 19 APRILE 2010:
Ai clienti regolarmente prenotati e confermati per partenze nelle date sopra indicate, e non partiti, Phone&Go offrirà la possibilità di scegliere una delle seguenti opzioni:
Possibilità di congelare l’importo incassato da Phone&Go e prenotare un nuovo pacchetto vacanza da effettuarsi entro e non oltre il 28/05/2010, salvo disponibilità.
Le nuove prenotazioni dovranno pervenire a partire da lunedì 19 ed entro sabato 24 aprile, salvo diverse disposizioni.
Rinuncia al viaggio e possibilità di ottenere un rimborso pari al 50% dell’importo incassato da Phone&Go.
Vi informiamo inoltre, che le comunicazioni ufficiali relative alla nube di cenere provocata dall’eruzine del vulcano in Islanda saranno reperibili su nostro sito http://www.phoneandgo.it e nell’area dedicata alle agenzie di viaggio; tali comunicazioni saranno aggiornate in tempo reale.
Booking
Ufficio Commerciale
Tel: +39.0573.7777 – 1
Email: bookingadv@phoneandgo.it Email: commerciale@phoneandgo.it
Questa email non è da ritenersi spamming perchè rivolta ai soli agenti di viaggio e perchè contiene le informazioni sulla cancellazione. In ottemperanza del DLG 196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Per cancellarsi dalla mailing list è sufficiente inviare una email l’indirizzo commerciale@phoneandgo.it specificando “UNSUBSCRIBE AGENZIE” nel campo oggetto o nel corpo del documento.
x Lina, noi non siamo in grado di sapere quali clausole abbia la tua polizza. essa può variare secondo la Compagnia Assicurativa, da cosa include e cosa esclude, ma bisogna sapere sopratutto, che non ci sono a mio parere, polizze che coprano, gli eventi atmosferici o i disastri naturali, ovviamente per prodotti turistici.
Il danno da eventi naturali sulle auto ad esempio è contemplato.
Mi dispiace
Ciao
x Lina, noi non siamo ingrado di sapere qualli clausole abbia la tua polizza, esse variano a secoda della Compagnia Assicurativa, da cosa in clude e cosa esclude, sopratutto non ci sono a mio parere polizze che coprano, in caso di viaggio, gli eventi atmosferici o i disastri naturali.
Mi dispiace
Ciao
VALTUR:
o il cliente riparte entro il 30 giugno stessa detinazione senza aumenti di prezzo
Oppure un buono viaggio rivalutato del 10% da utilizzare fino ad ottobre 2010 al prezzo da catalogo.
Secondo me un ottimo sistema di agevolare chi si è trovato nel calderone delle mancate partenze.
Ciao
Gino by Rodisphera
SCUSATEMI… MI è PARTITO L’NVIO….. DICEVO:
LA POLIZZA RC DELL’AGENZIA PREVEDE QUALCHE RISARCIMENTO NEL MOMENTO IN CUI NON SI PARLA DI “PACCHETTO TURISTICO”
scusatemi ma ho bisogno di capire: sono stati acquistati 18 biglietti aerei (ok rimborso da compagnia aerea) + hotel da t.o. Causa cancellazione volo, il t.o. per l’hotel applica penale 100% (chiamato l’hotel direttamente non ha piu’ posto – si è rivenduto le camere – non rimettendoci assolutamente nulla). Trattasi di viaggio d’istruzione – a questo punto la scuola blocca il pagamento della fattura. Chi ci rimette ? Sempre io? Possibile che non ci si possa appellare a nulla e nessuno? Se io dovessi bloccare il pagamento al t.o. (ho un pagamento al 10 del mese successivo) potrei avere delle conseguenze? La polizza rc dell’agenzia prevede questi casi?
AUTOTUTELA A ANTONELLA E A TUTTI
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Cari Agenti di Viaggio, finitela di chiedere cosa dovete fare quando un T.O. pretende di agire in maniera diversa da quanto stabilito dalle norme:
- o fate cosa volete
- o agite nell’interesse dei vs. clienti
Alpitour ha appena comunicato con un fax che rimborsrà solo il soggiorno, cosa si può fare?????
Grazie per la prontissima risposta.
Personalmente ritengo che la Carta dei Diritti del Passeggero si applichi a prescindere dal fatto che si tratti di solo volo o pacchetto turistico; è una valutazione sbagliata ? Ho notato che dal web ENAC (trascrivendo l’indirizzo avete dimenticato alcune lettere, per cui mi permetto riportare quello completo http://www.enac-italia.it/home), è rimasto il titolo “Cancellazione dei voli per eventi eccezionali-Garantiti i diritti dei passeggeri” ma il link con il testo non è più funzionante (10 minuti fa era operativo). Questo testo elencava ciò che il vettore deve offrire ai clienti in caso di cancellazione volo oppure di volo alternativo (Assistenza, pasti, bevande, adeguata sistemazione alberghiera, trasferimenti da e per l’aeroporto, 2 chiamate telefoniche), concludendo che in questo caso si tratta di circostanze eccezionali per cui il cliente NON HA DIRITTO alle compensazioni ed eventuali risarcimenti danni.
Nel caso di “riduzione del viaggio” ritengo ovvio che il cliente abbia diritto al rimborso della parte non utilizzata ma per quelli che invece si trovano in corso di viaggio e devono ritardare il rientro, mi sembra capire che devono pagarsi di tasca propria tutte le spese (hotel e pasti in primis), senza alcuna possibilità di rimborso (art. 93 comma 1). Vs. parere ?
Grazie e stavolta prometto di non scrivere più sull’argomento.
Cordiali saluti
Enrico Paumgardhen
Un chiarimento, in caso di prenotazione futura ad una quota maggiore rispetto a quella precedentemente saldata, il cliente deve pagare la differenza o ha diritto a partire allo stesso prezzo?
grazie silvia
AUTOTUTELA a ENRICO PAUMGARDHEN
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L’ENAC – Ente Nazionale Aviazione Civile – nella sua del 16 aprile u.s. pubblicata sul sito web http://www.enac.it, parla della responsabilità del vettore esclusivamente in relazione al trasporto aereo, quindi senza nessuna relazione ad altri servizi.
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Autotutela ha ben precisato, citando gli artt. 91 e 92 del Codice del Consumo, che quelle norme trovano applicazione nello specifico del “Pacchetto Turistico”.
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Riportiamo, di seguito, l’art. 93:
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ART. 93
(Mancato o inesatto adempimento)
1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L ‘organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
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Il comma 1 dell’art. 93 prevede obblighi risarcitori nei confronti del consumatore a meno che l’inadempimento (totale o parziale) non risulti in dipendenza di un evento indipendente dalla volontà dei fornitori di servizi, come questa circostanza (vulcano) chiaramente lascia comprendere.
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E’ quindi ns. parere che il consumatore non possa richiedere alcun risarcimento ma, semplicemente, il rimborso delle somme già versate.
Esay jet mi ha appena rimorsato un biglietto di ritorno da Berlino su Malpensa in data 18 aprile 19.40-20.45, tramite il call center.
Buongiorno. Purtroppo sembra che il mese di Aprile ci riporti con cadenza annuale dei problemi (dalla suina ai vulcani, sembra davvero l’Apocalisse).
Grazie ancora una volta per la tempestività e la precisione nel comunicarci indicazioni utili per affrontare i momenti di crisi in modo tale da poterli gestire attenuandone almeno in parte gli effetti sui poveretti che loro malgrado se ne trovano coinvolti. Vorrei solo completare quanto il Vs. Studio Legale correttamente cita menzionando gli articoli 91 e 92 del Codice al Consumo, che integrerei con il nr 93 comma 1 “Mancato o inesatto adempimento”, un articolo che se applicabile (come invece menzionato da ENAC, almeno per mia interpretazione), rovescia completamente la situazione. Credo quindi sia interessante per tutti leggere sul tema anche quanto l’ENAC scriveva il 16 Aprile scorso sul proprio web http://www.enac-italia.it/Canale_di_servizio/info-114068827.html a Tutela dei Diritti del Passeggero.
Buon lavoro a tutti.
Enrico Paumgardhen
AUTOTUTELA A VALENTINA
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Il T.O. dice sciocchezze. Ci prova, come fanno altri.
se un to propone una riprotezione volo due giorni dopo la partenza prevista e quindi la vacanza si riduce a 5 giorni anziché 7, il cliente può recedere e chiedere quindi il rimborso del pacchetto? il to dice di no, dice che se accetta riceverà il rimborso dei giorni persi, altrimenti perde tutto il pacchetto e non avrà nessun rimborso.
Volevo informarvi del comportamento tenuto dalla Eden Viaggi per il volo di ritorno del 18 aprile da Marsa Alam a Genova.
Secondo quanto riportato da un mio cliente che ha acquistato il pacchetto in agenzia, i clienti in partenza da Genova per il Nada Resort dall’11 al 18 aprile, sono stati imbarcati a Marsa Alam per il volo di ritorno alle ore 11,00 del 18 aprile e sono partiti alle 11 e 50 regolarmente, ma non alla volta di Genova bensì di Fiumicino. I clienti erano stati avvisati del cambio di aeroporto così come sono stati avvisati che una volta arrivati a Fiumicino si sarebbero dovuti arrangiare.
Inutile riportare le reazioni delle famiglie con bambini.
Il volo MSA 1073 è atterrato a Fiumicino alle ore 16,05. In mattinata – nel frattempo – una cliente aveva chiamato un’agenzia che immediatamente aveva fatto partire un bus alla volta di Roma. Arrivato alle 18,45, il pullman (con due autisti) è ripartito alla volta di Genova immediatamente.
I clienti si sono pagati il pullman cash (3300,00 euro, 65 euro a testa, 51 passeggeri – una cifra almeno doppia a quella corrente di mercato!!) e sono arrivati a Genova alle ore 2,45 del mattino del 19 aprile 2010.
Il quadro di scorrettezze commesse ai danni dei passeggeri che emerge dalla descrizione fatta dal mio cliente è talmente evidente, e il livello talmente grave, da meritare un’immediata risposta e – sia chiaro – nei confronti di chiunqe le abbia commesse.
Francesco Forbino
Agenzia Viaggi Aurelia
Andora (Sv)
AUTOTUTELA per LINA
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La mancata presentazione del cliente in hotel è considerata “no show” e come tale assoggettata a penale da cancellazione sulla base degli accordi assundi in fase di prenotazione.
Qualcuno sa dirmi come agire in caso di prenotazione solo hotel, sia in Italia che all’estero, dove i clienti sono impossibilitati ad usurfruire del servizio prenotato a causa della cancellazione dei voli.
Forse perchè impegnati a riproteggere ed aiutare i clienti sparsi per il mondo?
Il silenzio dei colleghi ADV e dei TO sulla cosa è assordante. La paura galoppa…..